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Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali sulla partecipazione dell’Italia  alla  formazione  e  all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di  altri  atti dell’Unione europea –  Legge  di  delegazione  europea  2013,  e,  in particolare, l’allegato B;

  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio,  del  4  luglio  2012,  sui  Rifiuti  da   apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  recante attuazione della direttiva 2002/96/CE e della direttiva  2003/108/CE, relative  alla  riduzione  dell’uso  di  sostanze  pericolose   nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche’ allo  smaltimento dei rifiuti;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;

  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta del 6 febbraio 2013;

  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 14 marzo 2014;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e per gli affari regionali;

                              E m a n a                    il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                              Finalita’

  1. Il presente decreto legislativo stabilisce misure  e  procedure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana:
  2. prevenendo o riducendo gli impatti negativi  derivanti  dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche  ed elettroniche  e  dalla  produzione  e   gestione   dei   rifiuti   di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  3. riducendo gli  impatti  negativi  e  migliorando  l’efficacia dell’uso  delle  risorse  per  conseguire   obiettivi   di   sviluppo sostenibile, in applicazione dei principi e dei criteri di  cui  agli articoli 177, 178, 178-bis, 179,  180,  180-bis  e  181  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

                               Art. 2

                       Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano:
    1. alle apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  rientranti nelle  categorie  di  cui  all’Allegato  I  ed  elencate   a   titolo esemplificativo all’Allegato II, dalla data di entrata in vigore  del presente decreto legislativo sino al 14 agosto 2018;
    2. a tutte le apparecchiature elettriche ed  elettroniche,  come classificate nelle categorie dell’Allegato III ed elencate  a  titolo esemplificativo nell’Allegato IV dal 15 agosto 2018.
  2. Il presente decreto legislativo non  pregiudica  l’applicazione della normativa nazionale di recepimento delle  disposizioni  europee in materia di sicurezza, di salute, di sostanze chimiche, nonche’ del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione,  la  valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle  sostanze  chimiche  (REACH), del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, di recepimento della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  21 ottobre 2009 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno  2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze  pericolose  nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della Parte  Quarta  del decreto  legislativo  3   aprile   2006,      152,   e   successive modificazioni.

                               Art. 3

                             Esclusioni

  1. Sono escluse dal campo di  applicazione  del  presente  decreto legislativo:
    1. le apparecchiature necessarie per la tutela  degli  interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le  munizioni e il materiale  bellico,  purche’  destinate  a  fini  specificamente militari;
    2. le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che e’ esclusa o che  non  rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purche’ possano svolgere la propria funzione solo in  quanto  parti  di  tale apparecchiatura;
    3. le lampade a incandescenza.
  2. A far data dal 15 agosto 2018 sono altresi’ escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:
    1. le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
    2. gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
    3. le installazioni fisse di  grandi  dimensioni,  ad  eccezione delle  apparecchiature  che  non   sono   progettate   e   installate specificamente per essere parte di dette installazioni;
    4. i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
    5. le macchine mobili non stradali destinate  ad  esclusivo  uso professionale;
    6. le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese;
    7. i dispositivi medici ed i dispositivi  medico-diagnostici  in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi  siano  infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita  e  i  dispositivi  medici impiantabili attivi.

                               Art. 4

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
    1. ‘apparecchiature elettriche  ed  elettroniche’  o  ‘AEE’:  le apparecchiature che dipendono,  per  un  corretto  funzionamento,  da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le  apparecchiature di generazione, trasferimento e  misurazione  di  queste  correnti  e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore  a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500  volt  per  la  corrente continua;
    2. ‘utensili industriali fissi di grandi dimensioni’: un insieme di grandi dimensioni di macchine,  apparecchiature  e  componenti,  o entrambi che funzionano congiuntamente per un’applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti  presso un impianto di produzione  industriale  o  un  centro  di  ricerca  e sviluppo;
    3. ‘installazioni fisse di grandi dimensioni’: una  combinazione su larga scala di apparecchi di  vario  tipo  ed,  eventualmente,  di altri dispositivi, che:
      • sono assemblati,   installati   e    disinstallati    da professionisti;
      • sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un  luogo  prestabilito  e apposito;
      • possono essere  sostituiti  unicamente   con   le   stesse apparecchiature appositamente progettate;
    4. ‘macchine mobili non stradali’: le  macchine  dotate  di  una fonte  di  alimentazione  a  bordo,  il  cui  funzionamento  richiede mobilita’ o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro,  tra una serie di postazioni di lavoro fisse;
    5. ‘rifiuti di apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche’  o ‘RAEE’: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai  sensi  dell’articolo  183,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto legislativo 3 aprile  2006,    152,  inclusi  tutti  i  componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che  sono  parte  integrante  del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia  l’intenzione o l’obbligo disfarsene;
    6. ‘RAEE di  piccolissime  dimensioni’:  i  RAEE  di  dimensioni esterne inferiori a 25 cm;
    7. ‘produttore’: la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica  di  vendita  utilizzata,  compresa  la  comunicazione  a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo  III  del decreto  legislativo  6  settembre  2005,    206,  riguardante   la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:        1) e’ stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul  mercato  nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
      • e’ stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o  marchio  di  fabbrica,  apparecchiature prodotte da altri fornitori; il  rivenditore  non  viene  considerato ‘produttore’, se l’apparecchiatura reca il marchio del  produttore  a norma del numero 1);
      • e’ stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attivita’ professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
      • e’ stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza  direttamente  a  nuclei  domestici  o  a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;
    8. ‘distributore’: persona  fisica  o  giuridica  iscritta   al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580,  e successive   modificazioni,   che,   operando   nella    catena    di approvvigionamento,  rende  disponibile  sul  mercato  un’AEE.   Tale definizione non osta a che un distributore sia  al  tempo  stesso  un produttore ai sensi della lettera g);
    9. ‘distributore al dettaglio’: una persona fisica  o  giuridica come  definita  nella  lettera  h),  che  rende  disponibile   un’AEE all’utilizzatore finale;
    10. ‘RAEE provenienti dai nuclei domestici’: i RAEE originati dai nuclei domestici  e  i  RAEE  di  origine  commerciale,  industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura  e  quantita’,  a quelli originati dai  nuclei    I  rifiuti  delle  AEE  che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da  utilizzatori diversi dai nuclei domestici  sono  in  ogni  caso  considerati  RAEE provenienti dai nuclei domestici;
    11. ‘RAEE professionali’: i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);
    12. ‘RAEE equivalenti’: i RAEE ritirati a fronte della  fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la  stessa  funzione dell’apparecchiatura fornita;
    13. ‘RAEE storici’: i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
    14. ‘accordo finanziario’:  qualsiasi  contratto  o  accordo  di prestito,  noleggio,  affitto  o  vendita  dilazionata   relativo   a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i  termini di tale contratto o accordo o di un  contratto  o  accordo  accessori prevedano il trasferimento o la possibilita’ del trasferimento  della proprieta’ di tale apparecchiatura;
    15. ‘messa a  disposizione  sul  mercato’:  la  fornitura  di  un prodotto per  la  distribuzione,  il  consumo  o  l’uso  sul  mercato nazionale nel corso di un’attivita’ commerciale, a titolo  oneroso  o gratuito;
    16. ‘immissione sul mercato’: la prima messa a disposizione di un prodotto  sul   mercato   nazionale   nell’ambito   di   un’attivita’ professionale;
    17. ‘rimozione’: l’operazione  manuale,  meccanica,  chimica   o metallurgica in seguito alla quale  le  sostanze,  le  miscele  e  le componenti pericolose sono confinate in un  flusso  identificabile  o sono  una  parte  identificabile  di  un  flusso  nel   processo   di trattamento.  Una  sostanza,  una  miscela  o   una   componente   e’ identificabile se  puo’  essere  monitorata  per  verificare  che  il trattamento e’ sicuro per l’ambiente;
    18. ‘dispositivo medico’: un dispositivo medico o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b) dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante  attuazione della direttiva 93/42/CEE, del Consiglio  del  14  giugno  1993,  sui dispositivi medici, che costituisca un’AEE;
    19. ‘dispositivo medico-diagnostico  in  vitro’:  un  dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi  rispettivamente  delle lettere b) o c), dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, recante attuazione della direttiva 98/79/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa  ai dispositivi medico-diagnostici in vitro che costituisca un’AEE;
    20. ‘dispositivo medico  impiantabile  attivo’:  un  dispositivo medico impiantabile  attivo  ai  sensi,  dell’articolo  1,  comma  2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre  1992,    507,  che costituisca un’AEE;
    21. ‘rifiuto pericoloso’:   i   rifiuti   che   presentano   le caratteristiche indicate nell’articolo 183, comma 1, lettera b),  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    22. ‘prevenzione’: le misure indicate nell’articolo 183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; bb) ‘raccolta’: le operazioni definite all’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  compresa la cernita e il deposito preliminare alla raccolta e la gestione  dei centri di raccolta di cui alla lettera mm);
    23. ‘deposito preliminare alla raccolta’: il deposito temporaneo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 10, e alle  note  al  punto D15 dell’Allegato I e al punto R13 dell’Allegato II  della  direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre

2008;

  1. ‘raccolta differenziata’: la raccolta definita nell’articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile  2006,

152;

  1. ‘riutilizzo’: le operazioni indicate nell’articolo 183, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ff) ‘preparazione per  il  riutilizzo’:  le  operazioni  indicate nell’articolo 183, comma 1, lettera q),  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152;
  2. gg) ‘recupero’: le operazioni indicate nell’articolo 183,  comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;      hh)   ‘riciclaggio’:   le   operazioni   di   recupero   indicate nell’articolo 183, comma 1, lettera u),  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152;

  1. ii) ‘smaltimento’: le  operazioni  indicate  nell’articolo  183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;      ll) ‘trattamento’:  le  operazioni  indicate  nell’articolo  183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;      mm) ‘centro di raccolta dei RAEE’: centro di raccolta definito  e disciplinato ai sensi dell’articolo 183, comma 1,  lettera  mm),  del decreto  legislativo  3   aprile   2006,      152,   e   successive modificazioni, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse tipologie di RAEE;
  2. ‘marchio’: immagine,  simbolo  o  iscrizione  apposta  sulla apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi  dell’articolo  28, che permette l’identificazione del produttore;
  3. ‘raggruppamento’: ciascuno  dei  raggruppamenti   di   RAEE definiti all’Allegato 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185;      pp) ‘luogo di raggruppamento’: deposito preliminare alla raccolta dei  RAEE   domestici   organizzato   dai   distributori   ai   sensi dell’articolo 11;
  4. qq) ‘rifiuti  derivanti   dai   pannelli   fotovoltaici’:   sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di  potenza  nominale inferiore a 10 KW. Detti  pannelli  vanno  conferiti  ai  “Centri  di raccolta” nel raggruppamento n. 4  dell’Allegato  1  del  decreto  25 settembre 2007,    185;  tutti  i  rifiuti  derivanti  da  pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale  superiore  o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.
  1. Non e’ ‘produttore’ ai sensi della lettera g) chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base  o  a  norma  di  un  accordo finanziario, a meno che non agisca in qualita’ di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della lettera g).
  2. Per le apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  destinateall’esportazione il produttore e’ considerato tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29.

                               Art. 5

                     Progettazione dei prodotti

  1. In coerenza con le misure previste dal Programma  nazionale  diprevenzione dei rifiuti di cui all’articolo  180,  comma  1-bis,  del decreto  legislativo  3   aprile   2006,      152,   e   successive modificazioni,  il  Ministro  dell’ambiente  e   della   tutela   del territorio e del  mare,  di  concerto  col  Ministro  dello  sviluppo economico, disciplina le misure dirette a:
    1. promuovere la cooperazione tra produttori e  operatori  degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;
    2. favorire la progettazione e la produzione  ecocompatibili  di AEE, al fine di facilitare le operazioni di smontaggio,  riparazione, nonche’ le operazioni di preparazione per il riutilizzo,  riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro  componenti  e  materiali,  con particolare riguardo per  quei  prodotti  che  introducono  soluzioni innovative per la diminuzione dei  carichi  ambientali  associati  al ciclo di vita;
    3. sostenere il mercato dei materiali  riciclati  anche  per  la produzione di nuove AEE.
  2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto dell’intero ciclo  di vita delle apparecchiature e delle migliori tecniche  disponibili,  e sono volte, in particolare, a favorire la corretta  applicazione  dei requisiti di progettazione ecologica di cui al decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15,  nonche’  ad  evitare  che  le  caratteristiche specifiche della progettazione o i processi di fabbricazione  possano ostacolare o limitare il riutilizzo e il trattamento dei RAEE,  salvo che  gli  stessi  presentino  vantaggi  di  primaria  importanza   in relazione  ad  interessi  di  rilevanza  costituzionale,   quali   la protezione dell’ambiente e la sicurezza.
  3. Per le finalita’ di cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, individua e promuove politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti  degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti.

                               Art. 6

            Criteri di priorita’ nella gestione dei RAEE

  1. La gestione  dei  RAEE  deve  privilegiare  le  operazioni  di riutilizzo e preparazione  per  il  riutilizzo  dei  RAEE,  dei  loro componenti, sottoinsiemi e materiali di  consumo  in  attuazione  dei principi di precauzione e prevenzione, e al  fine  di  consentire  un efficiente utilizzo delle risorse.
  2. Ove non sia possibile rispettare i criteri di priorita’ di  cui al comma 1, i RAEE raccolti separatamente sono  avviati  al  recupero secondo le modalita’ di cui all’articolo 18.

                               Art. 7

             Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo

  1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri  accreditati  di preparazione per il riutilizzo, costituiti in conformita’ al  decreto di cui all’articolo 180-bis,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,    152,  previa  separazione  dai  RAEE  destinati  a trattamento ai sensi dell’articolo 18.
  2. Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al “deposito preliminare alla raccolta” dei  RAEE  domestici  destinati alla preparazione per il riutilizzo.

Capo I

Sistemi di gestione dei RAEE

                               Art. 8

                   Obblighi dei produttori di AEE

  1. I produttori devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all’Allegato V.
  2. I produttori  adempiono  ai  propri  obblighi  derivanti  dalle disposizioni del presente decreto  legislativo  mediante  sistemi  di gestione  individuali  o  collettivi,  operanti  in   modo   uniforme sull’intero territorio nazionale.
  3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione  di cui al comma 2, determinano annualmente  e  comunicano  al  Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  l’ammontare del  contributo  necessario  per  adempiere,  nell’anno   solare   di riferimento, agli  obblighi  di  raccolta,  trattamento,  recupero  e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura  tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti. Il produttore, al momento della  messa  a  disposizione  sul  mercato nazionale di un’AEE, puo’  applicare  sul  prezzo  di  vendita  della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del  contributo  puo’  essere resa nota nell’indicazione del prezzo del  prodotto  all’utilizzatore finale.

                               Art. 9

                        I sistemi individuali

  1. I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in  modo uniforme sull’intero territorio nazionale per la  gestione  dei  RAEE che  derivano  dal  consumo  delle  proprie  AEE  e  ne  chiedono  il riconoscimento  al  Ministero  dell’ambiente  e  della   tutela   del territorio  e  del    L’istanza  e’  corredata  da  un  progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:
    1. e’ organizzato  secondo  criteri  di  efficienza,  efficacia, economicita’ e trasparenza;
    2. e’ effettivamente in grado di operare su tutto il  territorio nazionale e di conseguire, nell’ambito delle  attivita’  svolte,  gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all’Allegato V;
    3. opera attraverso modalita’ di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalita’ di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei RAEE.
  2. Costituisce parte integrante del progetto di cui al comma 1, un piano di raccolta, attestante che il sistema proposto sia in grado di intercettare tutti i RAEE  generati  dalle  proprie  AEE  sull’intero territorio nazionale, secondo una delle seguenti modalita’:
    1. la predisposizione di un efficiente sistema  di  restituzione dei RAEE generati dalle proprie AEE;
    2. la stipula di apposite convenzioni con i soggetti responsabilidella raccolta sull’intero territorio nazionale, da redigere al fine di assicurare che il produttore contraente effettui il ritiro  presso i centri di raccolta ed altri luoghi di raggruppamento dei soli  RAEE derivanti dalle proprie AEE immesse sul mercato, identificate tramite il marchio di cui all’articolo 28 e appositamente selezionate.
  3. Il riconoscimento da parte del Ministero dell’ambiente e  dellatutela del territorio e  del  mare  avviene  entro  90  giorni  dalla presentazione  del  progetto   ed   e’   requisito   essenziale   per l’iscrizione  al  Registro  nazionale  di  cui  all’articolo  29  del presente decreto legislativo. Qualora il riconoscimento di un sistema individuale  sia  richiesto  a  seguito  di  recesso  da  un  sistema collettivo, tale recesso ha effetto  solo  dalla  data  indicata  nel provvedimento di riconoscimento del sistema. I  sistemi  riconosciuti trasmettono annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione  dei  propri RAEE relativo all’anno  solare  successivo,  copia  del  bilancio  di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all’anno solare precedente con l’indicazione  degli  obiettivi    La revoca  del  riconoscimento  disposta  nel  caso  in  cui  non  siano raggiunti  gli  obiettivi  di  recupero  stabiliti  nell’articolo  19 determina  la  cancellazione  automatica  dal  Registro  nazionale  e l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 38,  comma  7,  del presente decreto legislativo. I sistemi devono  dimostrare,  ai  fini del riconoscimento, di essere in possesso  delle  certificazioni  ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema  equivalente  di  gestione  della qualita’ sottoposto ad audit e che  comprenda  anche  i  processi  di trattamento ed il monitoraggio interno all’azienda.

                               Art. 10

                        I sistemi collettivi

  1. I produttori che non adempiono ai propri obblighi  mediante  un sistema individuale devono aderire a un sistema    Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i  raccoglitori,  i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo  con  i produttori di AEE.
  2. I sistemi collettivi sono organizzati in  forma  consortile  ai sensi degli articoli 2602 e seguenti  del  codice  civile  in  quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto legislativo.    I consorzi  di  cui  al  comma  2  hanno  autonoma  personalita’ giuridica di diritto privato, non hanno  fine  di  lucro  ed  operano sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo  economico,  che entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto  legislativo approvano lo statuto-tipo.
  3. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale  secondo le indicazioni del Centro di coordinamento.
  4. I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione  conformano la loro attivita’ ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all’articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  il loro statuto allo statuto-tipo,  secondo  le  modalita’  indicate  ai commi 6, 7 e 8.
  5. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall’approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell’approvazione.
  6. I sistemi  collettivi  di  nuova  costituzione  trasmettono  lo statuto al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall’adozione, ai fini dell’approvazione.
  7. Lo statuto  e’  approvato  nei  successivi  90   giorni   alla trasmissione, con decreto del Ministro dell’ambiente e  della  tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello  sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e’ tenuto  ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. L’approvazione dello  statuto  e’ condizione essenziale ai fini dell’iscrizione al Registro nazionale.      I  sistemi  collettivi  trasmettono  annualmente  al  Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  il  piano  di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, inclusivo di  un  prospetto  relativo  alle  risorse  economiche  che  verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato  da  una relazione sulla gestione  relativa  all’anno  solare  precedente  con l’indicazione degli obiettivi raggiunti.
  8. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l’equilibrio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione  non concorrono alla formazione del reddito e non  possono  essere  divisi tra i consorziati. I sistemi devono dimostrare di essere in  possesso delle  certificazioni  ISO  9001  e  14001,  EMAS,  o  altro  sistema equivalente di gestione della qualita’  sottoposto  ad  audit  e  che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio  interno all’azienda.

Capo II

Deposito preliminare alla raccolta, raccolta, trattamento adeguato e recupero

                               Art. 11

      Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori

  1. I distributori assicurano, al momento della  fornitura  di  una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico,  il  ritiro  gratuito,  in  ragione  di  uno  contro  uno, dell’apparecchiatura  usata  di  tipo  equivalente.  I  distributori, compresi  coloro  che  effettuano  le  televendite   e   le   vendite elettroniche,  hanno  l’obbligo  di  informare  i  consumatori  sulla gratuita’ del ritiro con modalita’ chiare e di immediata  percezione, anche tramite avvisi  posti  nei  locali  commerciali  con  caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.    2. Rientra nella fase della raccolta,  come  definita  all’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei  RAEE  effettuato  dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi risultanti dalla  comunicazione  di  cui  all’articolo  3  del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare 8 marzo 2010, n. 65, al fine del  loro  trasporto  presso  i

centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera  mm),  del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, o presso i centri di raccolta autorizzati ai sensi degli  articoli  208,  213  e  216  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o presso impianti  autorizzati  al trattamento adeguato. Il deposito preliminare alla raccolta  consiste nel  raggruppamento  dei  RAEE  provenienti  dai   nuclei   domestici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. i RAEE ritirati dai distributori  devono  essere  avviati  ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera  mm),  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208,  213  e  216  del medesimo decreto legislativo, secondo una  delle  seguenti  modalita’ alternative a scelta del distributore: ogni  tre  mesi  o  quando  il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti  i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un  Tale quantitativo e’ elevato a 3.500  chilogrammi  per  ciascuno  dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell’Allegato 1 al regolamento  25  settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i  raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel  caso  in  cui  i  RAEE siano ritirati  per  il  successivo  trasporto  presso  i  centri  di raccolta  o  presso  gli  impianti   di   trattamento   adeguato   da trasportatori iscritti  all’Albo  dei  gestori  ambientali  ai  sensi dell’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152;

  1. il deposito preliminare alla raccolta e’ effettuato in  luogoidoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui  i  RAEE  sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento  a  mezzo  di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati  avendo cura di tenere separati i  rifiuti  pericolosi,  nel  rispetto  della disposizione  di  cui  all’articolo  187,  comma   1,   del   decreto legislativo  3  aprile  2006,    152.   E’   necessario   garantire l’integrita’ delle apparecchiature, adottando  tutte  le  precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e  la  fuoriuscita  di sostanze pericolose.
  2. I distributori possono effettuare all’interno  dei  locali  del proprio punto vendita o in prossimita’ immediata di essi la  raccolta a titolo gratuito  dei  RAEE  provenienti  dai  nuclei  domestici  di piccolissime dimensioni conferiti dagli  utilizzatori  finali,  senza obbligo di acquisto di AEE di tipo    Tale  attivita’  e’ obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di  AEE  al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti  di  raccolta  non  sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152. Nelle more dell’adozione del decreto di  cui  al comma 4, deve essere garantita  la  raccolta  separata  dei  RAEE  di illuminazione  dalle  altre  categorie  di  RAEE   tramite   appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza  dei  RAEE  conferiti, allo scopo di preservarne l’integrita’ anche  in  fase  di  trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento.
  3. Con decreto del Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare,  di  concerto  col  Ministero  dello  sviluppo economico,  sono   disciplinate   le   modalita’   semplificate   per l’attivita’ di ritiro gratuito da parte dei distributori  di  cui  al comma 3 in ragione dell’uno contro zero, nonche’ i requisiti  tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla  raccolta  presso  i distributori e per il trasporto.                                 12

              Raccolta differenziata dei RAEE domestici

  1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei  domestici  come  rifiuti  urbani  misti,   mediante   il raggiungimento di un elevato livello di raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi indicati nell’articolo 14, e di sottoporre i RAEE raccolti al  trattamento  adeguato  di  cui  all’articolo  18, devono essere attivate le seguenti misure ed azioni:
    1. i Comuni assicurano  la  funzionalita’  e  l’adeguatezza,  in ragione della densita’ della popolazione,  dei  sistemi  di  raccolta differenziata  dei  RAEE   provenienti   dai   nuclei   domestici   e l’accessibilita’  ai  relativi  centri  di  raccolta,  al   fine   di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica  dei  RAEE  di  conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o  detenuti  presso luoghi  di  raggruppamento  organizzati  dai  distributori  nel  loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in  altri  Comuni  e’ consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con  il Comune di destinazione.  Detta  convenzione  e’  obbligatoria  per  i Comuni che non abbiano allestito  un  centro  di  raccolta  idoneo  a ricevere i RAEE.
    2. fatto salvo quanto stabilito alla lettera a) e ai commi 1 e 3dell’articolo  11,  i  produttori,  individualmente  o  attraverso  i sistemi collettivi cui  aderiscono,  possono  organizzare  e  gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare gli obiettivi definiti dal presente  decreto legislativo.
  2. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui alle lettere a)  e  b)  si  svolge  con  le  modalita’   previste   dalle disposizioni adottate  in  attuazione  dell’articolo  183,  comma  1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  ovvero, in alternativa, con le modalita’ previste agli articoli  208,  213  e

216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  1. La raccolta differenziata deve riguardare in via prioritaria le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di  ozono  e  gas  fluorurati  ad  effetto  serra, lampade fluorescenti contenenti  mercurio,  pannelli  fotovoltaici  e apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle  categorie  5  e  6 dell’Allegato III.
  2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in  materia  di  tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito  di una apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo  11  del  presente  decreto  legislativo  puo’   essere rifiutato nel caso in cui vi sia un  rischio  di  contaminazione  del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso  in  cui  risulti evidente che l’apparecchiatura  in  questione  non  contiene  i  suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Al fine di garantire il corretto smaltimento di tali RAEE, essi dovranno  essere consegnati dal detentore finale ai centri di raccolta, che provvedono alla gestione degli stessi sulla base delle modalita’  concordate  ai sensi dell’articolo 15, comma 3, lettera c).

                               Art. 13

            Raccolta differenziata dei RAEE professionali

  1. Fatto salvo  quanto  stabilito  all’articolo  24  del  presente decreto,  i  produttori,  individualmente  o  attraverso  i   sistemi collettivi  cui  aderiscono,  organizzano  e  gestiscono  sistemi  di raccolta  differenziata  dei  RAEE  professionali,   sostenendone   i relativi costi. A tal fine possono avvalersi delle strutture  di  cui all’articolo 12, comma 1,  lettera  a),  previa  convenzione  con  il

Comune interessato, con oneri a proprio carico.

                               Art. 14

                   Tasso di raccolta differenziata

  1. Ogni anno devono  essere  raggiunti  i  seguenti  obiettivi  di raccolta differenziata:
    1. fino al 31 dicembre 2015 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei  domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l’anno per abitante;
    2. dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base  del  peso totale dei RAEE raccolti conformemente alle previsioni  del  presente decreto in un dato anno ed espresso come percentuale del  peso  medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni    Nel  periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre  2018  il  quantitativo  dei  RAEE raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del  tasso finale di raccolta di cui alla lettera c);
    3. al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo  di raccolta pari al 65 per cento del peso medio delle  AEE  immesse  sul mercato nei tre  anni  precedenti  o  in  alternativa,  deve,  essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all’85 per cento del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.
  2. In attesa che la Commissione definisca una  metodologia  comuneper calcolare il volume misurato in base al peso di RAEE prodotti, il Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare, sentita l’ISPRA, e di concerto col Ministro dello sviluppo economico, puo’ definire una metodologia di calcolo del  peso  totale  dei  RAEE prodotti da applicarsi sull’intero territorio nazionale,  tenendo  in debita considerazione i differenti cicli di vita e di riutilizzazione delle AEE e nel rispetto delle migliori tecniche disponibili.
  3. Il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta di cui al presente articolo e’ affidato all’ISPRA.

                               Art. 15

          Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta

  1. I produttori  assicurano  il  ritiro  su  tutto  il  territorio nazionale  dei  RAEE  depositati  nei  centri  di  raccolta  di   cui all’articolo 12, comma 1, lettera  a),  sulla  base  delle  modalita’ definite:
    1. da apposite convenzioni stipulate ai sensi  dell’articolo  9, comma 2, lettera b), nel caso dei sistemi individuali;
    2. dal Centro di Coordinamento, nel caso dei sistemi collettivi. Le associazioni  di  categoria  rappresentative  dei  produttori iscritti al Centro di coordinamento, le associazioni di  categoria  a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta,  ciascuna tramite un unico delegato, l’Associazione nazionale  Comuni  italiani (ANCI)  e  il  Centro  di  coordinamento  stipulano  un  Accordo   di programma, con validita’ triennale, entro sei  mesi  dall’entrata  in vigore del presente decreto legislativo. Tale  accordo  e’  rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la  scadenza  del  primo triennio.
    3. L’accordo di cui al comma 2 disciplina le modalita’ e i tempi di ritiro dei RAEE  dai  centri  di  raccolta,  l’organizzazione  della raccolta in modo omogeneo  sull’intero  territorio  nazionale  e  gli oneri per lo svolgimento delle relative  attivita’,  con  particolare riferimento a:
    4. condizioni generali di ritiro da parte sistemi collettivi dei

RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali;

  1. modalita’ necessarie affinche’ il ritiro  sia  effettuato  in modo razionale ed omogeneo su tutto il territorio nazionale;
  2. modalita’ di  gestione  dei  rifiuti  di  cui  al  comma   4 dell’articolo  12,  conferiti  ai  centri  di  raccolta,   attraverso l’individuazione  di  impianti  idonei,  con  oneri  a   carico   dei produttori;
  3. premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali  al  verificarsi  di condizioni di buona operativita’, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
  4. l’adeguamento e  l’implementazione  dei  centri  di  raccolta comunali.
  1. Tali convenzioni non danno origine ad alcun diritto di esclusiva in favore dei produttori.
  2. In caso di mancata stipula dell’accordo di cui al comma  2  nei termini previsti,  il  Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare invita  le  parti  a  trovare  un’intesa  entro sessanta giorni, decorsi i  quali,  senza  esito  positivo,  provvede direttamente di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  Nelle more della stipula del primo  accordo  restano  validi  tra  le parti gli accordi di programma gia’ stipulati.

                               Art. 16

     Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori

  1. I RAEE provenienti dai nuclei domestici e  conferiti  presso  i luoghi di raggruppamento gestiti dai  distributori  sono  trasportati dai distributori:
    1. ai centri di raccolta di cui all’articolo 12, comma 1, lettera

a), nelle modalita’ indicate dal regolamento 25  settembre  2007,  n.

185;

  1. agli impianti di trattamento adeguato o presso  i  centri  di raccolta di cui all’articolo 12, comma 1, lettera  b),  nel  rispetto delle formalita’ e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Le associazioni di  categoria  maggiormente  rappresentative  a livello nazionale della distribuzione, le associazioni  di  categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale  delle  imprese  che effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, ciascuna  tramite un unico delegato, l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)  e il  Centro  di  coordinamento,  sentito  il  Comitato  di  indirizzo, definiscono con  accordo  di  programma  le  modalita’  di  ritiro  e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori  ai  sensi  dell’articolo 11, commi 1 e 3, e i rispettivi oneri, con particolare riferimento a:
  3. i premi di efficienza, ovvero gli importi  che  i  produttori sono tenuti ad erogare ai distributori al verificarsi  di  condizioni di buona operativita’ del raggruppamento, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
  4. le modalita’ di supporto ai distributori, da parte del Centro di  coordinamento,  ai  fini  dello   svolgimento   delle   procedure amministrative di cui alla Parte Quarta  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152.
  5. L’accordo ha validita’ triennale, e’ stipulato entro  sei  mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo  e  rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la  scadenza  del  primo triennio. Si applica il comma 5 dell’articolo 15.

                               Art. 17

         Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti

  1. La raccolta differenziata e il trasporto dei RAEE devono essere effettuati in  modo  da  non  pregiudicare  la  preparazione  per  il riutilizzo o il riciclaggio e in modo da garantire  l’integrita’  dei RAEE al  fine  di  consentire  che  il  confinamento  delle  sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali.
  2. I RAEE raccolti separatamente secondo le modalita’ di cui  agli articoli 11 e 12 sono avviati agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per  il  riutilizzo  sempreche’  tale riutilizzo non costituisca un’elusione degli  obblighi  stabiliti  di cui all’articolo 18, comma 2.
  3. E’ vietato lo smaltimento dei RAEE raccolti che non sono ancora stati sottoposti al trattamento  adeguato,  anche  ai  sensi  e  agli effetti dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13  gennaio

2003, n. 36.

                               Art. 18

                        Trattamento adeguato

  1. Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato.
  2. Il trattamento adeguato  e  le  operazioni  di  recupero  e  di riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla  preparazione  per il riutilizzo, includono almeno l’eliminazione di tutti i  liquidi  e un  trattamento  selettivo  effettuato  in  impianti  conformi   alle disposizioni vigenti in materia, nonche’ ai requisiti tecnici e  alle modalita’ di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII  e VIII. A tal fine i produttori istituiscono sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche  di  trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili.
  3. Nel caso di RAEE contenenti  sostanze  lesive  dell’ozono  alle operazioni  di  trattamento  si   applicano   le   disposizioni   del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle  sostanze  che  riducono  lo  strato  di ozono, nonche’ del  regolamento  (CE)    842/2006,  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
  4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio  e  del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell’ISPRA, determina con  decreto  i  criteri  e  le  modalita’  tecniche  di  trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e  le relative modalita’ di verifica, in conformita’ alle norme  minime  di qualita’ definite  dalla  Commissione  europea  ai  sensi  di  quanto disposto dall’articolo 8, paragrafo 5,  della  direttiva  2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione.
  5. Entro tre mesi dall’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4, i soggetti  che  effettuano  le  operazioni  di  trattamento devono presentare istanza per l’adeguamento  dell’autorizzazione,  ed entro i successivi quattro mesi la Regione o  la  Provincia  delegata rilasciano il provvedimento. In  ogni  caso,  fino  all’adozione  del provvedimento da parte della Regione o della  Provincia  delegata,  i soggetti istanti possono proseguire l’attivita’.
  6. A seguito dell’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 ed in ragione di  quanto  nello  stesso  disposto,  il  Centro  di Coordinamento procede  all’adeguamento  degli  Accordi  di  programma stipulati ai sensi dell’articolo 33, comma 5, lettera g).
  7. Con decreto del  Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e  del  mare,  d’intesa  con  i  Ministri  dello  sviluppo economico, della salute e dell’economia e delle finanze, da  adottare entro tre  mesi  dalla  data  dell’entrata  in  vigore  del  presente decreto, sono definite, nei limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente  articolo,  misure per  incentivare  l’introduzione  volontaria,   nelle   imprese   che effettuano  le  operazioni  di  trattamento  dei  RAEE,  dei  sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento  (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25  novembre 2009, sull’adesione volontaria  delle  organizzazioni  a  un  sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

                               Art. 19

                        Obiettivi di recupero

  1. Per conseguire  gli  obiettivi  minimi  di  recupero  di   cui all’Allegato V, i produttori sono tenuti ad  avviare  al  trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo.
  2. Il raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui Allegato V e’ calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE  che entrano nell’impianto di recupero, di riciclaggio o  di  preparazione per il riutilizzo, dopo aver effettuato il  trattamento  adeguato  ai sensi dell’articolo 18, con riguardo al recupero  o  al  riciclaggio, per il peso di tutti  i  RAEE  raccolti  separatamente  per  ciascuna categoria, espresso come percentuale.
  3. Le attivita’ preliminari tra cui la cernita e il  deposito  che precedono il recupero non sono considerate ai fini del raggiungimento di tali obiettivi.
  4. I titolari dei centri di raccolta annotano su apposita  sezione del  registro  di  cui  all’articolo  190,  comma  1,   del   decreto legislativo 3  aprile  2006,    152,  il  peso  dei  RAEE,  i  loro componenti, i materiali  e  le  sostanze  in  uscita  dai  centri  di raccolta (output).
  5. I titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di  RAEE  annotano su apposita sezione del registro di cui all’articolo  190,  comma  1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso  dei  RAEE,  i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata  (input)  e  il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le  sostanze,  ovvero il peso dei prodotti e dei  materiali  effettivamente  recuperati  in uscita (output) dagli impianti.
  6. Sulla base delle informazioni  acquisite  in  adempimento  agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 i titolari degli  impianti  comunicano annualmente i dati relativi ai quantitativi di RAEE  gestiti  tramite il Modello unico di dichiarazione ambientale di  cui  alla  legge  25 gennaio 1994, n. 70, che viene opportunamente modificato.  Le  Camere di commercio comunicano i dati relativi ai  RAEE  raccolti  ai  sensi degli articoli 11 e 12 al Catasto telematico di cui all’articolo  189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi  della  legge

25 gennaio 1994, n. 70.

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e fino al 15 agosto 2018, le annotazioni di cui ai commi 4 e  5  del presente  articolo  sono  effettuate  su  una  sezione  del  registro suddivisa nelle categorie di cui all’Allegato I. A far  data  dal  16 agosto 2018 le annotazioni di  cui  ai  commi  4  e  5  del  presente articolo sono effettuate su una sezione del registro suddivisa  nelle categorie di cui all’Allegato III.
  2. Il sistema  di  controllo  della  tracciabilita’  dei  rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  si  applica  alla  gestione  dei  RAEE  con  specifico riferimento agli adempimenti di cui al  comma  7,  solo  se  previsto dalla normativa di settore, nei  limiti  e  con  le  modalita’  dalla stessa disciplinati.
  3. L’ISPRA assicura  il  monitoraggio  del  raggiungimento  degli obiettivi di cui all’Allegato V e trasmette annualmente al  Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una  relazione sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 6.
  4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del mare,  con  decreto  di  concerto  con  il  Ministri  dello  sviluppo economico, della salute e dell’economia e delle finanze,  sentita  la Conferenza  unificata,   definisce,   nei   limiti   degli   ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di  cui  al  presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di  nuove  tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.

Capo III

Autorizzazioni, spedizioni e vendita a distanza

                               Art. 20

                           Autorizzazioni

  1. Gli impianti  o  le  imprese  che  effettuano  operazioni   di trattamento di RAEE devono essere autorizzate ai sensi  dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.    L’autorizzazione garantisce  l’utilizzo  delle  migliori   tecniche   di   trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili  e  stabilisce  le condizioni necessarie per garantire osservanza dei requisiti previsti all’articolo 18 per il trattamento adeguato e  per  il  conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui all’Allegato V.
  2. Con decreto adottato ai sensi  dell’articolo  214  del  decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono disciplinate le operazioni di recupero  dei  RAEE  non  pericolosi,   sottoposte   alle   procedure semplificate ai sensi dell’articolo 216 di detto decreto legislativo.    La visita preventiva di cui al primo comma dell’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve verificare  anche  la conformita’ delle attivita’ di recupero  alle  prescrizioni  tecniche stabilite dagli Allegati VII e VIII ed alle prescrizioni tecniche  ed alle misure di sicurezza  previste  dalle  disposizioni  adottate  in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. Per  gli  impianti  autorizzati  secondo  procedura  ordinaria, l’ispezione da parte degli  organi  competenti  e’  effettuata,  dopo l’inizio dell’attivita’, almeno una volta all’anno. Per gli  impianti autorizzati mediante le procedure di cui all’articolo 216 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   le   Province   competenti trasmettono, secondo modalita’ dalle  stesse  definite  e,  comunque, almeno una volta l’anno, i risultati delle ispezioni svolte ai  sensi del presente articolo all’ISPRA, che li elabora  e  li  trasmette  al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  per la successiva comunicazione alla Commissione europea.

                               Art. 21

                         Spedizione di RAEE

  1. L’operazione di trattamento puo’ essere effettuata al di  fuori del territorio nazionale a condizione che la spedizione di  RAEE  sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del  14  giugno  2006,  relativo  alle  spedizioni  di rifiuti, e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti  destinati al recupero, elencati all’Allegato III o III A al regolamento (CE) n. 1013/2006 verso alcuni paesi ai quali non  si  applica  la  decisione dell’Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico

(OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

  1. I RAEE  esportati  sono  presi  in  considerazione   ai   fini dell’adempimento degli obblighi e del conseguimento  degli  obiettivi di cui  all’articolo  19  solo  se  l’esportatore,  conformemente  al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 puo’ dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni che  siano equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente decreto.
  2. Le spedizioni  all’estero  di  AEE  usate  sono  effettuate  in conformita’ ai requisiti minimi di cui all’Allegato VI. Le spese  per le analisi e per le ispezioni relative alle spedizioni di  AEE  usate sospettate di essere RAEE, comprese le spese di deposito, sono  poste a carico dei soggetti responsabili  della  spedizione  di  AEE  usate sospettate di essere RAEE.

                               Art. 22

               Obblighi inerenti la vendita a distanza

  1. Il produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l’iscrizione al Registro  nazionale di cui all’articolo 29  personalmente  o  tramite  un  rappresentante autorizzato  ai  sensi  dell’articolo   30   del   presente   decreto legislativo.  In  tal   caso   il   rappresentante   autorizzato   e’ responsabile  anche   dell’organizzazione   del   ritiro   dei   RAEE equivalenti, in ragione dell’uno contro uno, su tutto  il  territorio nazionale.
  2. I distributori che effettuano la vendita mediante  tecniche  di comunicazione a  distanza,  comprese  la  televendita  e  la  vendita elettronica, al fine di  adempiere  all’obbligo  di  ritiro  gratuito dell’apparecchiatura di tipo equivalente ai sensi  dell’articolo  11, comma 1, indicano in modo chiaro:
    1. i propri luoghi di raggruppamento o  i  luoghi  convenzionati presso i quali l’utilizzatore finale puo’ conferire  gratuitamente  i RAEE  di  tipo  equivalente,  senza  maggiori  oneri  di  quelli  che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in  caso  di  vendita  non  a distanza, oppure;
    2. le modalita’ di ritiro presso lo stesso  luogo  di  consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.
  3. Tale indicazione costituisce elemento essenziale del  contratto di vendita, a pena di nullita’ dello stesso  e  la  sua  assenza  da’ diritto  alla  richiesta  dell’integrale  restituzione  della   somma pagata.

Titolo III

FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE

                               Art. 23

Modalita’ di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici

  1. Per i RAEE storici il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei  centri  di  raccolta, nonche’ delle operazioni di trattamento adeguato, di  recupero  e  di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, e’ a carico  dei produttori  presenti  sul  mercato  nello  stesso  anno  in  cui   si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla  rispettiva  quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse  sul  mercato per ciascun tipo di apparecchiatura  o  per  ciascun  raggruppamento, nell’anno solare di riferimento.
  2. Per i RAEE derivanti da AEE immesse  sul  mercato  dopo  il  13 agosto 2005,  il  finanziamento  delle  operazioni  di  ritiro  e  di trasporto dei  RAEE  domestici  conferiti  nei  centri  di  raccolta, nonche’ delle operazioni di trattamento adeguato, di  recupero  e  di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, e’ a carico  dei produttori presenti sul mercato nell’anno  in  cui  si  verificano  i rispettivi  costi,  che  possono  adempiere  in  base  alle  seguenti modalita’:
    1. individualmente, con riferimento ai soli RAEE  derivanti  dal consumo delle proprie AEE;
    2. mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle  AEE  immesse  sul mercato  per  ciascun  tipo  di   apparecchiatura   o   per   ciascun raggruppamento, nell’anno solare di riferimento.
  3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio  e  del mare  definisce  le  misure  necessarie  per  assicurare  che   siano elaborati  appropriati  meccanismi  o  procedure  di   rimborso   dei contributi  ai  produttori  qualora  le  AEE  siano  trasferite   per l’immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale  oppure qualora le stesse siano  avviate  al  trattamento  al  di  fuori  dei sistemi di cui all’articolo 8, comma 2.
  4. Il finanziamento  della  gestione  dei  RAEE  rientranti  nelle categorie di cui  al  punto  5  dell’Allegato  I,  e’  a  carico  dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato  di dette  apparecchiature  e  dall’origine  domestica  o  professionale, secondo le modalita’ individuate dalle disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.

                               Art. 24

  Modalita’ di finanziamento della gestione dei RAEE professionali

  1. Il finanziamento  delle  operazioni  di  raccolta,  trasporto, trattamento   adeguato,   recupero   e   smaltimento   ambientalmente compatibile dei RAEE storici professionali e’ a carico del produttore nel caso di fornitura  di  una  nuova  apparecchiatura  elettrica  ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero e’ a carico del detentore negli altri casi.
  2. Il finanziamento  delle  operazioni  di  raccolta,  trasporto, trattamento   adeguato,   recupero   e   smaltimento   ambientalmente compatibile  dei  RAEE  professionali  originati  da  apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e’ a carico del produttore che ne assume l’onere per le  AEE  che  ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.
  3. I produttori possono sottoscrivere accordi volontari con utenti diversi  dai  nuclei  domestici  al  fine  di   prevedere   modalita’ alternative di finanziamento della gestione dei  RAEE  professionali, purche’ siano rispettate le finalita’ e le prescrizioni del  presente decreto.

                               Art. 25

                        Garanzie finanziarie

  1. Il produttore, nel momento in cui immette un’AEE  sul  mercato, presta adeguata garanzia finanziaria. La  garanzia  e’  prestata  dal singolo produttore, nel  caso  in  cui  adempia  ai  propri  obblighi individualmente, oppure dal  sistema  collettivo  cui  il  produttore aderisce, secondo quanto previsto  dall’articolo  1  della  legge  10 giugno 1982, n. 348, e secondo modalita’ equivalenti  definite  entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo dal Ministro dell’ambiente e della tutela del  territorio e del mare, di concerto con i Ministri  dello  sviluppo  economico  e dell’economia e delle finanze. L’adozione del  decreto  non  comporta nuovi  o  maggiori  oneri,  ovvero  minori  entrate  per  la  finanza pubblica.

Titolo IV

INFORMAZIONE E MONITORAGGIO

                               Art. 26

                   Informazione agli utilizzatori

  1. Il produttore di AEE fornisce, all’interno delle istruzioni per l’uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:
    1. l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti  edi effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
    2. i sistemi di ritiro  o  di  raccolta  dei  RAEE,  nonche’  la possibilita’ e le modalita’ di  consegna  al  distributore  del  RAEE equivalente  all’atto  dell’acquisto  di  una  nuova  AEE  ai   sensi dell’articolo 11, comma 1, o di  conferimento  gratuito  senza  alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime  dimensioni  ai  sensi dell’articolo 11, comma 3;
    3. gli effetti potenziali sull’ambiente  e  sulla  salute  umana dovuti  alla  eventuale  presenza  di   sostanze   pericolose   nelle apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  e  ad  una   scorretta gestione delle stesse;
    4. il ruolo degli acquirenti nel contribuire al  riutilizzo,  al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
    5. il significato del simbolo riportato all’Allegato IX.
  2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell’AEE, non  e’ prevista la fornitura delle istruzioni, le  informazioni  di  cui  al comma 1 sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l’esposizione di materiale informativo, ai sensi dell’articolo 11, comma 1.
  3. Il gestore  del  servizio  pubblico  di  raccolta  informa  gli utilizzatori finali su:
    1. le misure adottate dalla Pubblica  Amministrazione  affinche’ gli  utenti  finali  contribuiscano  alla  raccolta  dei  RAEE  e  ad agevolare il processo di trattamento degli stessi;
    2. il ruolo dell’utilizzatore finale nella preparazione  per  il riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.

                               Art. 27

              Informazione agli impianti di trattamento

  1. Per agevolare   la   manutenzione,   l’ammodernamento   e   la riparazione,  nonche’  la  preparazione  per  il  riutilizzo   e   il trattamento dei  RAEE,  i  produttori  forniscono  agli  impianti  di trattamento  adeguato  e  di  riciclaggio,  nonche’  ai   centri   di preparazione per il riutilizzo accreditati in conformita’ al  decreto di cui all’articolo 180-bis,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato.
  2. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima volta  sul mercato e rientrante nel campo di applicazione del  presente  decreto le informazioni devono essere fornite entro un  anno  dalla  data  di immissione sul mercato.
  3. Per i consentire ai centri di preparazione per il riutilizzo  e agli impianti di trattamento e di  riciclaggio  di  conformarsi  alle disposizioni del presente decreto, le informazioni di cui al comma  1 del presente articolo indicano  almeno  le  diverse  componenti  e  i diversi materiali delle AEE, nonche’ il  punto  dell’AEE  in  cui  si trovano le sostanze e le miscele pericolose.
  4. Le informazioni vengono messe  a  disposizione  dei  centri  di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento  e  di riciclaggio da parte dei produttori di AEE  in  forma  di  manuali  o attraverso strumenti elettronici (ad  esempio  CD-Rom  e  servizi  on line),  anche  tramite  la  banca  dati  predisposta  dal  Centro  di

Coordinamento.

                               Art. 28

              Marchio di identificazione del produttore

  1. Il produttore  appone  sulle  apparecchiature  elettriche   edelettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio  apposto deve  consentire  di  individuare  in   maniera   inequivocabile   il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse  sul  mercato successivamente al 13 agosto 2005.
  2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto  stabilitonella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05,  che  adotta  senza  alcuna modifica la norma europea CENELEC EN  50419:2006-03,  deve  contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo  del produttore (se  registrato),  numero  di  registrazione  al  Registro nazionale di cui all’articolo 29.
  3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui al comma 2, il produttore puo’ utilizzare sistemi  di  identificazione  a  radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da  parte  del

Comitato di vigilanza e controllo.

  1. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed    Per verificare se la marcatura e’ duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN  50419:2006-05, al punto 4.2.
  2. Per assicurare che i RAEE non  vengano  smaltiti  come  rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata,  il  produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all’Allegato IX.
  3. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell’AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o  di una componente dell’apparecchiatura    Tale  operazione  deve, comunque, poter essere effettuata senza l’utilizzo di utensili.
  4. Qualora non sia possibile, a causa  delle  dimensioni  o  della funzione  del   prodotto,   apporre   il   marchio   e   il   simbolo sull’apparecchiatura  elettrica  ed  elettronica,  gli  stessi   sono apposti   sull’imballaggio   e    sulle    istruzioni    per    l’uso dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica.

                               Art. 29

Registro  nazionale  dei  soggetti  obbligati  al  finanziamento  dei                     sistemi di gestione dei RAEE

  1. Il Registro nazionale dei soggetti obbligati  al  finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e  funzionante  ai  sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la  raccolta  e la tenuta delle informazioni  necessarie  a  verificare  il  rispetto delle prescrizioni del presente decreto  legislativo  e  il  corretto trattamento dei RAEE, nonche’  idonee  a  consentire  la  definizione delle quote di mercato di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c).    2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro  nazionale,  i  produttori prima che inizino ad operare  nel  territorio  italiano,  secondo  le modalita’ indicate all’articolo 1 del regolamento 25 settembre  2007, n. 185.
  2. All’interno di tale Registro, oltre alla  sezione  relativa  ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, e’  istituita  una apposita sezione relativa  ai  sistemi  individuali  riconosciuti  ai sensi dell’articolo 9.
  3. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al  comma  1 puo’ immettere sul mercato dette apparecchiature solo  a  seguito  di iscrizione presso la Camera  di  commercio  di    All’atto dell’iscrizione, il produttore deve indicare, qualora  il  codice  di attivita’ non individui esplicitamente la  natura  di  produttore  di AAE, anche lo specifico codice di attivita’  che  lo  individua  come tale, nonche’ il sistema attraverso il quale intende  adempiere  agli obblighi di finanziamento della  gestione  dei  RAEE  e  di  garanzia previsti dal presente decreto.
  4. L’iscrizione al registro, con  l’indicazione  delle  pertinenti informazioni, e’ effettuata esclusivamente  per  via  telematica  dal produttore o dal rappresentante autorizzato  ai  sensi  dell’articolo 30, secondo le modalita’ indicate all’articolo 3 del  regolamento  25 settembre 2007, n. 185. Nel caso in cui l’iscrizione  sia  effettuata dal rappresentate autorizzato, tale soggetto risponde degli  obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato  anche  con  riferimento agli oneri di registrazione di cui al presente comma.
  5. All’atto dell’iscrizione al Registro nazionale il produttore  o il suo rappresentante autorizzato fornisce le  informazioni  previste all’Allegato X e si impegna ad aggiornarle opportunamente.
  6. Per facilitare l’iscrizione anche negli altri Stati, il Registro nazionale predispone all’interno del proprio sito web istituzionale, appositi rimandi (link) agli altri registri nazionali.
  7. Ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento del Registro, le Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura comunicano al  Comitato  di  vigilanza  e  controllo  l’elenco  delle imprese iscritte al Registro come produttori di AEE.

                               Art. 30

                     Rappresentante autorizzato

  1. Il produttore avente sede  legale  in  un  altro  Stato  membro dell’Unione europea puo’, in deroga quanto disposto  all’articolo  4, comma 1, lettera g), numeri da 1) a 3), designare con mandato scritto un  rappresentante  autorizzato,  inteso   come   persona   giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica,  in  qualita’  di legale  rappresentante  di  una  societa’  stabilita  nel  territorio italiano, responsabile per l’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo.
  2. Il produttore di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), numero 4), stabilito nel territorio nazionale, il quale  vende  AEE  in  un altro Stato membro dell’Unione europea nel quale  non  e’  stabilito, deve nominare un  rappresentante  autorizzato  presso  quello  Stato, responsabile dell’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della  disciplina  dello  Stato  in  cui  e’  effettuata  la vendita.

                               Art. 31

                    Monitoraggio e comunicazioni

  1. L’ISPRA assicura  il  monitoraggio  del  raggiungimento  degli obiettivi  indicati  all’Allegato  V  e  trasmette   annualmente   al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  una relazione contenente  informazioni,  comprese  stime  circostanziate, sulle quantita’  e  sulle  categorie  di  AEE  immesse  sul  mercato, raccolte attraverso tutti i  canali,  preparate  per  il  riutilizzo, riciclate e  recuperate,  nonche’  sui  RAEE  raccolti  separatamente esportati, per peso.
  2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e  del mare invia ogni tre  anni  alla  Commissione  europea  una  relazione sull’attuazione della direttiva 2012/19/UE e  sulle  informazioni  di cui al comma 1. La relazione sull’attuazione e’ redatta sulla base di un questionario di cui alle decisioni della Commissione 2004/249/CE e 2005/369/CE. La relazione e’ trasmessa alla  Commissione  entro  nove mesi a  decorrere  dalla  fine  del  periodo  di  tre  anni  in  essa esaminato. La prima relazione verte sul periodo dal 14 febbraio  2014 al 31 dicembre 2015.

                               Art. 32

       Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

  1. Nell’attuazione del presente decreto legislativo le  competentiautorita’ nazionali collaborano tra loro, con le competenti autorita’ degli altri Stati membri  dell’Unione  europea,  nonche’  con  quelle della stessa Unione europea, per  stabilire  un  adeguato  flusso  di informazioni volto ad  assicurare  che  i  produttori  rispettino  le disposizioni del presente decreto. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni, in particolare tra i registri  nazionali, comprendono il ricorso ai mezzi di comunicazione elettronica.
  2. La cooperazione comprende, altresi’, il diritto di  accesso  ai documenti  e  alle  pertinenti  informazioni,  tra  cui  l’esito   di ispezioni, subordinato alle disposizioni legislative  in  materia  di protezione  dei  dati  personali   applicate   nello   Stato   membro dell’Unione europea  in  cui  opera  l’autorita’  cui  si  chiede  la cooperazione.

Titolo V

COORDINAMENTO, CONTROLLO E VIGILANZA

                               Art. 33

                       Centro di coordinamento

  1. Il Centro di coordinamento, istituito e disciplinato  ai  sensi degli articoli 9, commi 1 e 3, 11 e 12 del regolamento  25  settembre 2007, n. 185, ha la forma del consorzio con personalita’ giuridica di diritto privato ed e’ disciplinato  ai  sensi  dell’articolo  2602  e seguenti del codice civile  in  quanto  applicabili  e  salvo  quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il consorzio  e’  composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei  RAEE  provenienti  dai nuclei domestici, che  vi  aderiscono  entro  30  giorni  dalla  loro costituzione,  e  da  due  componenti  nominati  rispettivamente  dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e dal Ministero dello sviluppo economico.
  2. Entro sei mesi dalla data dell’entrata in vigore  del  presente decreto, il Centro di coordinamento predispone  apposito  elenco,  in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti  ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza  ulteriori  oneri, ed a comunicare annualmente le quantita’ di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.
  3. Al Centro  di  coordinamento  possono  altresi’  partecipare  i

sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici, nonche’ i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali.

  1. Il Centro di Coordinamento adegua lo statuto alle  disposizioni del presente decreto legislativo  entro  90  giorni  dall’entrata  in vigore. Lo statuto e  le  successive  modifiche  sono  approvate  con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e  del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e  con  il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  entro  60  giorni  dalla presentazione.
  2. Il Centro di coordinamento ottimizza, uniformando  le  relative modalita’ e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su  tutto  il  territorio  nazionale  da  parte  dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di  In particolare il Centro di coordinamento ha il compito di:
    1. garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di  raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale  da  parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta  dei  RAEE da parte dei  Comuni  e  di  conseguire  gli  obiettivi  di  raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal  presente  decreto legislativo;
    2. collaborare alla definizione  della  metodologia  di  cui  al decreto ministeriale dell’articolo 18, comma 4;
    3. supportare il Comitato di vigilanza nella definizione criterioggettivi di quantificazione delle quote di  mercato,  promuovendo  a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;
    4. assicurare risposte tempestive alle richieste  di  ritiro  da parte dei centri di raccolta,  utilizzando  a  tal  fine  metodologie telematiche;
    5. raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento  sulla  base  delle  informazioni  acquisite   ai   sensi dell’articolo 34;
    6. trasmettere annualmente all’ISPRA le informazioni di cui alla lettera d) ai fini  della  predisposizione  della  relazione  di  cui all’articolo 31, comma 1;
    7. stipulare specifici accordi con le associazioni di  categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di indirizzo, al  fine di  assicurare  adeguati  ed  omogenei  livelli  di   trattamento   e qualificazione delle aziende di settore;
    8. assicurare il monitoraggio dei flussi di  RAEE  distinti  per categoria  di  cui  agli  Allegati  I  e  III  del  presente  decreto legislativo smistati ai sistemi collettivi sulla base di modalita’ da definire d’intesa con l’ISPRA e il Comitato di vigilanza e controllo;
    9. predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE  un  programma annuale di prevenzione e attivita’  da  trasmettere  al  Comitato  di vigilanza e controllo.  Tale  programma  deve  contenere  indicazioni specifiche anche con riguardo agli obiettivi  di  recupero  dei  RAEE stabilite per ogni categoria;
    10. l) coordinare  e  garantire  il  corretto  trasferimento   delle informazioni di cui  all’articolo  27  fornite  dai  produttori  agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio attraverso strumenti  elettronici,  mediante  la  predisposizione  di un’apposita banca dati.
  3. Il Centro di coordinamento puo’ svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a societa’ di servizi ed altri  soggetti  esterni purche’ venga garantita la riservatezza dei dati trattati.

                               Art. 34

               Informazioni al Centro di coordinamento

  1. Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui  all’articolo 33, il Centro di coordinamento  acquisisce  annualmente  le  seguenti informazioni:
    1. i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di trattamento;
    2. i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori.
  2. Tali informazioni possono essere utilizzati anche al fine della trasmissione delle informazioni agli altri Stati  membri  dell’Unione europea ai  sensi  dell’articolo  7,  paragrafo  2,  della  direttiva

2012/19/UE.

                               Art. 35

                Comitato di vigilanza e di controllo

  1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle  pile,  degli  accumulatori  e  dei  relativi  rifiuti,  gia’ istituito presso  il  Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall’articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre  2008,    188,  svolge  i  seguenti compiti:
    1. predispone ed  aggiorna  il  Registro   nazionale   di   cui all’articolo 29, sulla  base  delle  comunicazioni  delle  Camere  di commercio previste allo stesso articolo 29, comma 8;
    2. raccoglie, esclusivamente  in  formato  elettronico,  i  datirelativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie  finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al  Registro  nazionale  ai sensi dell’articolo 29, comma 6;
    3. calcola, sulla base dei dati  di  cui  alla  lettera  b),  lerispettive quote di mercato dei produttori;
    4. programma e dispone, sulla base di apposito piano,  ispezioninei confronti dei produttori che non effettuano le  comunicazioni  di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);
    5. vigila affinche’ le apparecchiature immesse sul mercato  dopo il 13 agosto 2005  rechino  l’identificativo  del  produttore  ed  il simbolo  di  cui  all’Allegato  IX  ed  affinche’  i  produttori  che forniscono  apparecchiature  elettriche  ed   elettroniche   mediante tecniche di comunicazione a  distanza  informino  il  Registro  sulla conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 29;
    6. assicura il monitoraggio sull’attuazione del presente decreto legislativo;
    7. funge da punto di  riferimento  per  la  rappresentazione  di diverse problematiche da parte degli interessati,  e  del  Centro  di coordinamento  ed  in  particolare,  in  mancanza  di  una  specifica valutazione a livello europeo, si esprime  circa  l’applicabilita’  o meno del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non elencate agli Allegati II e IV;
    8. favorisce l’adozione di iniziative  finalizzate  a  garantire l’uniforme applicazione del presente decreto legislativo e  dei  suoi provvedimenti attuativi, anche  sottoponendo  eventuali  proposte  di modifica della normativa ai Ministeri competenti;
    9. fornisce al  Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare le  informazioni  in  suo  possesso  che  siano necessarie ai fini  della  predisposizione  delle  relazioni  di  cui all’articolo 31, comma 2.
  2. Con apposita delibera,  il  Comitato  definisce  i  criteri  di determinazione delle quote di mercato di  cui  alla  lettera  c)  del comma 1, anche in considerazione, ove possibile, del diverso  impatto ambientale delle singole tipologie di AEE. A tal  fine,  il  Comitato valuta  l’analisi  del  ciclo  di  vita  dei  beni  che  puo’  essere facoltativamente presentata da  ciascun  produttore  con  riferimento alle proprie apparecchiature elettriche  ed    Le  quote sono   comunicate   ai   produttori   di   AEE   mediante   il   sito www.registroraee.it,  previo   avviso   pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale. Ai fini della  definizione  delle  quote  di  mercato,  il

Comitato di vigilanza si avvale del Centro di coordinamento.

  1. Per le finalita’ di cui  al  comma  1  il  Comitato  si  avvale dell’ISPRA e, in particolare, per le ispezioni di  cui  al  comma  1, lettera d), il Comitato puo’  avvalersi  anche  della  collaborazione della Guardia di finanza.
  2. L’attivita’ e il funzionamento del Comitato  sono  disciplinati con regolamento interno adottato dal medesimo Comitato, nel  rispetto delle disposizioni del presente decreto. La Segreteria  del  Comitato e’ assicurata dall’ISPRA.

                               Art. 36

            Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE

  1. Il Comitato d’indirizzo sulla gestione  dei  RAEE  istituito  e disciplinato ai sensi degli articoli  13  e  15  del  regolamento  25 settembre 2007, n. 185, e’ ricostituito entro 180 giorni  dalla  data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo ed  opera  in base alle disposizioni del regolamento 25  settembre  2007,    185, salvo quanto previsto dal presente decreto.
  2. Il Comitato e’ composto da tredici membri, di cui:
    1. tre designati dalle Organizzazioni  nazionali  dell’industria scelti tra  le  categorie  maggiormente  rappresentative,  dei  quali almeno uno in rappresentanza del settore del recupero e trattamento;      b) due designati dalle Organizzazioni nazionali  delle  categorie del commercio;
    2. uno dalle   Organizzazioni   nazionali   delle   categoriedell’artigianato;
    3. uno dalle  Organizzazioni  nazionali  delle  categorie  della cooperazione;
    4. due dalle Regioni;
    5. uno dall’ANCI;
    6. uno dall’UPI;
    7. uno da Confservizi;
    8. uno dalle Associazioni dei consumatori.
  3. I membri del Comitato restano in carica quattro anni.
  4. Il Comitato di indirizzo sulla  gestione  dei  RAEE  svolge  un compito di supporto al Comitato di vigilanza e controllo ed al Centro di coordinamento.
  5. In particolare il Comitato di indirizzo:
    1. monitora l’operativita’,  la   funzionalita’   logistica   e l’economicita’ del sistema di gestione dei RAEE;
    2. funge da punto di riferimento degli interessi delle categorie rappresentate;
    3. svolge una funzione di coordinamento tra gli interessi  delle categorie  in  esso  rappresentate  e  l’attivita’  del   Centro   di coordinamento e del Comitato di vigilanza e  controllo,  mediante  la trasmissione di atti di indirizzo;
    4. trasmette annualmente al Ministero dell’ambiente una relazione sull’andamento del sistema di raccolta, recupero e  riciclaggio  dei

RAEE.

                               Art. 37

                      Ispezione e monitoraggio

  1. Le autorita’ competenti svolgono ispezioni  e  monitoraggi  per verificare  la  corretta  attuazione  del  presente   decreto.   Tali ispezioni comprendono almeno:
  1. le informazioni fornite dal produttore al Registro  nazionale in fase di iscrizione e in fase di comunicazione annuale;
  2. le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE  al  di fuori dell’Unione  europea,  conformemente  al  regolamento  (CE)

1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007;

  1. le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall’Allegato VII  alla  stessa direttiva.

Titolo VI

SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Art. 38

                              Sanzioni

  1. Il distributore che, nell’ipotesi di cui all’articolo 11, commi 1 e 3,  indebitamente  non  ritira,  a  titolo  gratuito,  un’AEE  e’ soggetto,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato,   alla   sanzione amministrativa pecuniaria da euro  150  ad  euro  400,  per  ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.
  2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il produttore:
    1. che non  provvede  ad  organizzare  il  sistema  di  raccolta separata dei RAEE professionali di cui all’articolo 13, ed i  sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 18, comma 2, e 19, comma 1,  ed  a  finanziare  le  relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalita’ di cui agli articoli 23 e 24,  fatti  salvi,  per  tali  ultime  operazioni,  gli  accordi eventualmente  conclusi  ai  sensi  dell’articolo  24,  comma  3,  e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  000  ad euro 100.000;
    2. che, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede  a  costituire  la  garanzia finanziaria  di  cui  all’articolo  25,  e’  soggetto  alla  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200  ad  euro  000  per  ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma  la  sanzionabilita’ delle identiche condotte commesse dopo il 10 luglio 2010;
    3. che non fornisce, nelle  istruzioni  per  l’uso  di  AEE,  le informazioni di  cui  all’articolo  26,  e’  soggetto  alla  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000;
    4. che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni  tipo di nuova AEE, non mette a disposizione degli impianti di  trattamento le informazioni di cui all’articolo 27,  e’  soggetto  alla  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000;
    5. che, dopo il termine di cui all’articolo 40, comma 4, immette sul mercato AEE prive del marchio di cui all’articolo 28, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
    6. che, immette  sul  mercato  AEE  prive  del  simbolo  di  cui all’articolo 28, comma 5, e’ soggetto  alla  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 100  ad  euro  500  per  ciascuna  apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma la sanzionabilita’  delle  identiche condotte commesse dopo il 31 dicembre 2010;
    7. che, senza avere provveduto all’iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell’articolo 29, comma 8,  immette  sul  mercato

AEE, e’ soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro

30.000 ad euro 100.000;

  1. che, entro il termine stabilito dall’articolo 29, comma 2, non effettua l’iscrizione  al  Registro  nazionale  o  non  effettua  le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica  in modo incompleto o inesatto, e’ soggetto alla sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
  1. La mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento ai  sensi  dell’articolo  33, comma  2,  comporta  l’applicazione  della  sanzione   amministrativa pecuniaria  da  euro  000  ad  euro  20.000.  In  caso  di  mancata registrazione, l’autorita’ diffida a provvedere entro e non oltre  30 giorni, decorsi inutilmente i quali l’autorizzazione e’ revocata.    4. La violazione dell’obbligo di comunicazione di cui  all’articolo 33, comma 2, comporta l’applicazione  della  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad  euro  20.000.  L’inesatta  o  incompleta comunicazione  dei  medesimi  dati  comporta   l’applicazione   delle suddette sanzioni amministrative ridotte alla  meta’.  La  violazione dell’obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei sistemi individuali e collettivi per due anni, anche non consecutivi,  in  un triennio comporta la cancellazione d’ufficio dal  Registro  nazionale di cui all’articolo 29. Le persone fisiche  e  giuridiche  cancellate per la violazione dell’obbligo di comunicazione  non  possono  essere iscritte al Registro nazionale di cui all’articolo 29 per i due  anni successivi.
  2. Il mancato adempimento all’obbligo di cui all’articolo 30, comma 2, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 000  per  ciascuna  apparecchiatura  immessa  sul mercato estero.
  3. Nelle ipotesi di cui all’articolo 21, qualora la spedizione  di AEE usate sospettate di essere  RAEE  avvenga  in  difformita’  dalle prescrizioni di cui all’Allegato VI, si applicano le sanzioni di  cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  152.
  4. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste  dalpresente  decreto  legislativo,  nonche’  per  la  destinazione   dei proventi delle stesse si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

                               Art. 39

                       Modifica degli allegati

  1. Con decreto del  Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare,  sentiti  i  Ministri  della  salute  e  dello sviluppo  economico,  si  provvede  al  recepimento  delle  direttive tecniche di modifica degli allegati, al fine  di  dare  attuazione  a successive disposizioni europee.
  2. Qualora tali direttive tecniche prevedano poteri  discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento e’ emanato  di  concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo  economico,  sentita  la

Conferenza unificata.

                               Art. 40

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Sino all’approvazione da parte del  Ministero  dell’ambiente  e della tutela del territorio e del  mare  degli  statuti  dei  sistemi collettivi gia’ esistenti  ed  operanti,  tenuti  all’adeguamento  ai sensi dell’articolo 10, comma 6, i sistemi collettivi  continuano  ad operare secondo le modalita’ previgenti.
  2. Sino all’adozione del decreto ministeriale di cui  all’articolo 25, comma 1, la garanzia puo’ assumere  la  forma  dell’adesione  del produttore ad uno dei sistemi collettivi esistenti.
  3. Il finanziamento  della  gestione  dei  rifiuti  derivanti  dai pannelli fotovoltaici  immessi  sul  mercato  prima  dell’entrata  in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le modalita’ definite agli articoli 23, comma 1, e 24, comma  1,  fatta  salva  la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente gia’ definita in conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 25, comma  10,  del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Per la gestione dei  rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici  che  beneficiano  dei  meccanismi incentivanti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387, e successivi decreti e delibere attuativi, al fine  di  garantire  il finanziamento delle operazioni di  raccolta,  trasporto,  trattamento adeguato,  recupero  e  smaltimento  ambientalmente  compatibile  dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici,  il  Gestore  Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti  negli  ultimi dieci anni di diritto all’incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei  predetti    La  somma trattenuta, determinata sulla base dei  costi  medi  di  adesione  ai consorzi previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e  5  luglio 2012, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l’avvenuto adempimento agli  obblighi  previsti  dal  presente  decreto,  oppure qualora,  a  seguito  di  fornitura  di   un   nuovo   pannello,   la responsabilita’ ricada sul  produttore.  In  caso  contrario  il  GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti.  Entro  un anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto legislativo, il GSE definisce il metodo di  calcolo  della  quota  da trattenere e le relative modalita’ operative a garanzia della  totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.
  4. Le prescrizioni di cui all’articolo 28 diventano vincolanti per i produttori dopo 180 giorni  dall’entrata  in  vigore  del  presente decreto legislativo.
  5. Le modalita’ di finanziamento previste agli articoli 23,  comma 2, e 24, comma 2, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo  38, comma 2, lettera b), e dall’articolo 35,  comma  1,  lettera  e),  si intendono riferite al termine indicato nell’articolo 20, comma 4  del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
  6. Nelle more  dell’adozione  del  decreto  di  cui  al  comma  2 dell’articolo  20,  ai   fini   dell’applicazione   delle   procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i RAEE gestiti nell’ambito delle  operazioni di recupero indicate nell’Allegato 1, sub allegato 1 del decreto  del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, con le  tipologie  n.  5.6,  5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20, la comunicazione  di  inizio attivita’ contiene l’indicazione delle misure adottate per  garantire il  trattamento  adeguato  ai  sensi  dell’articolo  18,  nonche’  il rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli  Allegati  VII  e VIII e dei requisiti necessari a  garantire  il  conseguimento  degli obiettivi di cui all’Allegato V.                                 Art. 41

                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni  pubbliche   competenti   provvedono   agli adempimenti previsti dal  presente  decreto  con  le  risorse  umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Gli oneri per lo svolgimento della visita  preventiva  e  delle ispezioni di cui  all’articolo  20,  commi  3  e  4,  nonche’  quelli derivanti  dallo  svolgimento  delle  prestazioni  e  dei   controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in  applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari  di tali prestazioni e controlli, sulla  base  del  costo  effettivo  del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali.    Gli  oneri  relativi  alle  attivita’  di  monitoraggio  di  cui all’articolo 14, comma 3,  e  19,  comma  9,  nonche’  gli  oneri  di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato  di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro  nazionale di cui all’articolo 29 sono a carico dei produttori di  AEE  in  base alle rispettive quote di mercato.
  4. Con decreto del  Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell’economia  e delle finanze, da adottarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui  al  comma  4,  nonche’  le  relative modalita’ di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate  le  tariffe  per  la  copertura degli oneri di cui al comma  3,  nonche’  le  relative  modalita’  di versamento.

                               Art. 42

                             Abrogazioni

  1. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, ogni riferimento alla direttiva  2002/96/CE  del  Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  gennaio  2003,  sui  rifiuti  di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in qualunque  atto normativo contenuto, si intende effettuato alla direttiva 2012/19/UE, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  4  luglio  2012,  sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
    1. il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,  e  successive modificazioni,   ad   eccezione   dell’articolo   6,   comma   1-bis, dell’articolo 10, comma 4, dell’articolo 13, comma  8,  dell’articolo

15, commi 1 e 4, e dell’articolo 20, comma 4;

  1. l’articolo 9, commi 2 e 4, l’articolo 10, l’articolo 13, comma

2, e l’articolo 14 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185;

  1. il comma 1 dell’articolo 21 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
  2. l’articolo 22 della legge 6 agosto 2013, n. 97.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi’ 14 marzo 2014

                             NAPOLITANO

                              Renzi,  Presidente  del  Consiglio  dei                               ministri

                              Galletti,  Ministro   dell’ambiente   e                               della tutela del territorio e del mare

                              Mogherini, Ministro degli affari esteri

                              Orlando, Ministro della giustizia

                              Padoan, Ministro dell’economia e  delle                               finanze

                              Guidi,    Ministro    dello    sviluppo                               economico

                              Lorenzin, Ministro della salute

                              Lanzetta,  Ministro  per   gli   affari                               regionali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

                                                           Allegato I

  Categorie  di  AEE  rientranti  nell’ambito  di  applicazione   del presente decreto nel  periodo  indicato  nell’articolo  2,  comma  1, lettera a).

  1. Grandi elettrodomestici
  2. Piccoli elettrodomestici
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
  5. Apparecchiature di illuminazione
  6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
  7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport    Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti  impiantati ed infettati)
  8. Strumenti di monitoraggio e di controllo
  9. Distributori automatici

                                                          Allegato II

  Elenco  indicativo   di   AEE   che   rientrano   nelle   categorie dell’Allegato I

  1. GRANDI ELETTRODOMESTICI
    • Grandi apparecchi di refrigerazione
    • Frigoriferi
    • Congelatori
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione,la conservazione e il deposito di alimenti
    • Lavatrici
    • Asciugatrici
    • Lavastoviglie
    • Apparecchi di cottura
    • Stufe elettriche
    • Piastre riscaldanti elettriche
    • Forni a microonde
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati  per  la  cottura  e l’ulteriore trasformazione di alimenti    13 Apparecchi elettrici di riscaldamento
    • Radiatori elettrici
    • Altri grandi  elettrodomestici  utilizzati  per   riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi 1.16 Ventilatori elettrici
    • Apparecchi per  il  condizionamento  come   definiti   dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE  dell’8  maggio 2002 della Commissione che stabilisce le  modalita’  di  applicazione della  direttiva  92/75/CEE  del  Consiglio   per   quanto   riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei  forni  elettrici per uso domestico
    • Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento PICCOLI ELETTRODOMESTICI
    • Aspirapolvere
    • Scope meccaniche
    • Altre apparecchiature per la pulizia
    • Macchine per  cucire,  macchine   per   maglieria,   macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili
    • Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti
    • Tostapane
    • Friggitrici
    • Frullatori ,  macina  caffe’  elettrici   e   apparecchiature utilizzate per aprire o sigillare contenitori o pacchetti
    • Coltelli elettrici
    • Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure  del corpo
    • Sveglie, orologi da polso o da tasca  e  apparecchiature  per misurare, indicare e registrare il tempo
    • Bilance
  2. APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI 3.1.Trattamento dati centralizzato:

  3.1.1. Mainframe    3.1.2 Minicomputer

  3.1.3. Stampanti

  1. Informatica individuale:

  3.2.1.  Personal  computer  (unita’  centrale,  mouse,  schermo   e tastiera inclusi)

  3.2.2.  Computer  portatili  (unita’  centrale,  mouse,  schermo  e tastiera inclusi)    3.2.3. Notebook

  3.2.4 Agende elettroniche

  3.2.5.Stampanti

  • Copiatrici
  • Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
  • Calcolatrici tascabili e  da  tavolo  ed  altri  prodotti  e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
  • Terminali e sistemi utenti
  • Fax
  • Telex
  • Telefoni
  • Telefoni pubblici a pagamento
  • Telefoni senza filo
  • telefoni cellulari
  • Segreterie telefoniche e altri prodotti  o  apparecchiature per trasmettere suoni, immagini  o  altre  informazioni  mediante  la telecomunicazione
  1. APPARECCHIATURE DI CONSUMO E PANNELLI FOTOVOLTAICI
    • Apparecchi radio
    • Apparecchi televisivi
    • Videocamere
    • Videoregistratori
    • Registratori hi-fi
    • Amplificatori audio
    • Strumenti musicali
    • altri prodotti o apparecchiature per registrare  o  riprodurre suoni  o  immagini,  inclusi  segnali  o  altre  tecnologie  per   la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione
    • Pannelli fotovoltaici
  2. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE
    • Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei  lampadari delle abitazioni
    • Tubi fluorescenti
    • Lampade fluorescenti compatte
    • Lampade a scarica ad alta densita’, comprese lampade a  vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico
    • Lampade a vapori di sodio a bassa pressione
    • Altre apparecchiature  di  illuminazione  per  diffondere   o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza
  3. STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AD ECCEZIONE DEGLI UTENSILI

INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI)

  • Trapani
  • Seghe
  • Macchine per cucire
  • Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare,  tranciare,   trapanare,   perforare,   punzonare, piegare, curvare o per procedimenti  analoghi  su  legno,  metallo  o altri materiali
  • Strumenti per rivettare, inchiodare  o  avvitare  o  rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
  • Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
  • Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo 8 Attrezzi tagliaerba o per altre attivita’ di giardinaggio
  1. GIOCATTOLI E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT 1 Treni elettrici o automobiline da corsa giocattolo.
    • Console di videogiochi portatili
    • Videogiochi
    • Computer per   ciclismo,   immersioni   subacquee,   corsa, canottaggio, ecc.
    • Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici
    • Macchine a gettoni
  2. DISPOSITIVI MEDICI (AD ECCEZIONE DI TUTTI I PRODOTTI IMPIANTATI

E INFETTATI)

  8.1 Apparecchi di radioterapia

  8.2 Apparecchi di cardiologia

  8.3 Apparecchi di dialisi    8.4 Ventilatori polmonari

8.5 Apparecchi di medicina nucleare

  8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro

  8.7 Analizzatori

  8.8 Congelatori

  8.9 Test di fecondazione

  8.10 Altri apparecchi  per  diagnosticare,  prevenire,  monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilita’

  1. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO

  9.1 Rivelatori di fumo

  9.2 Regolatori di calore

  9.3 Termostati

  9.4 Apparecchi  di  misurazione,  pesatura  o  regolazione  ad  uso domestico o di laboratorio

  9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati  in  impianti industriali (ad esempio nei pannelli di controllo)

  1. DISTRIBUTORI AUTOMATICI

  10.1  Distributori  automatici,  incluse   le   macchine   per   la preparazione e l’erogazione automatica o semiautomatica di cibi o di:

  1. bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
  2. di prodotti solidi

  10.2 Distributori automatici di denaro contante

  10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto

                                                         Allegato III

  Categorie  di  AEE  rientranti  nell’ambito  di  applicazione   del presente decreto nel periodo indicato  nell’articolo  2,  comma  1  , lettera b) .

  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
  2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi  con  una superficie superiore a 100 cm2
  3. Lampade
  4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo:  elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di  consumo;  lampadari;  apparecchiature  per  riprodurre  suoni   o immagini,   apparecchiature   musicali;   strumenti   elettrici    ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo  libero  e  lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di  controllo; distributori  automatici;  apparecchiature  per  la  generazione   di corrente elettrica. Questa categoria non include  le  apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
  5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con  nessuna  dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo:  elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali;  strumenti  elettrici  ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo  libero  e  lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di  controllo; distributori  automatici;  apparecchiature  per  la  generazione   di corrente elettrica. Questa categoria non include  le  apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
  6. Piccole apparecchiature informatiche  e  per  telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

                                                          Allegato IV

  Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle  categorie  di  cui all’Allegato III

  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

  1.1 Frigoriferi    1.2 congelatori

1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi,

  1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore,

  1.5 radiatori a olio

  1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con  fluidi diversi dall’acqua.

  1. Schermi,  monitor  ed  apparecchiature  dotate  di  schermi  di superficie superiore a 100 cm2

  2.1 Schermi

  2.2 televisori

  2.3 cornici digitali LCD

  2.4 monitor,

  2.5 laptop, notebook.

  1. Lampade

  3.1 Tubi fluorescenti

  3.2 lampade fluorescenti compatte

  3.3 lampade fluorescenti

  3.4 lampade a scarica ad alta densita’, comprese lampade  a  vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico,  lampade a vapori di sodio a bassa pressione    3.5 LED.

  1. Apparecchiature di grandi dimensioni

  4.1 Lavatrici

  4.2 asciugatrici

  4.3 lavastoviglie

  4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche,  piastre  riscaldanti elettriche    4.5 lampadari

  4.6   apparecchiature   per   riprodurre    suoni    o    immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)

  4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria,

  4.7 mainframe

  4.6 grandi stampanti

  4.9 grandi copiatrici

  4.10 grandi macchine a gettoni

  4.11 grandi dispositivi medici

  4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo

  4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente  prodotti e denaro

  4.14 pannelli fotovoltaici.

  1. Apparecchiature di piccole dimensioni

  5.1 Aspirapolvere

  5.2 scope meccaniche

  5.3 macchine per cucire

  5.4 lampadari

  5.5 forni a microonde

  5.6 ventilatori elettrici

  5.7 ferri da stiro

  5.8 tostapane

  5.9 coltelli elettrici

  5.10 bollitori elettrici

  5.11 sveglie e orologi

  5.12 rasoi elettrici

  5.13 bilance

  5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo

  5.15 calcolatrici

  5.16 apparecchi radio

  5.17 videocamere, videoregistratori

  5.18 apparecchi  hi-fi,  strumenti  musicali,  apparecchiature  per riprodurre suoni o immagini

  5.19 giocattoli elettrici ed elettronici

  5.20 apparecchiature sportive, computer  per  ciclismo,  immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.,

5.21.rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati,  piccoli strumenti  elettrici  ed  elettronici,  piccoli  dispositivi  medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo,

  5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti    5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.

  1. Piccole apparecchiature informatiche  e  per  telecomunicazioni

(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

  6.1 Telefoni cellulari

  6.2 navigatori satellitari (GPS),

  6.3 calcolatrici tascabili

  6.4 router

  6.5 PC

  6.6 stampanti

  6.7 telefoni.

                                                           Allegato V

  OBIETTIVI DI RECUPERO MINIMI DI CUI ALL’ARTICOLO 15

  Parte 1: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal sino al  14 agosto 2015 con riferimento alle categorie elencate nell’allegato I:

  1. a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell’allegato I,

  – recupero dell’80 %, e    – riciclaggio del 75 %;

  1. b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell’allegato I,

  – recupero dell’75 %, e    – riciclaggio del 65 %;

  1. per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5,  6,  7,  8  o  9 dell’allegato I,    – recupero dell’70 %, e    – riciclaggio del 50 %;
  2. per le lampade a scarica, il riciclaggio dell’80 %.

  Parte 2: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal  15  agosto 2015 imo al 14 agosto 2018 con riferimento  alle  categorie  elencate nell’allegato I:

  1. a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell’allegato I,
  • recupero dell’85 %, e
  • preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80 %;
  1. b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell’allegato I,
  • recupero dell’80 %, e
  • preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;
  1. c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5,  6,  7,  8  o  9 dell’allegato I,    – recupero dell’75 %, e

  – preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;

  1. d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell’80 %.

  Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal  15  agosto

2018 con riferimento alle categorie elencate nell’allegato III:

  1. a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1  o  4  dell’allegato

III,

  • recupero dell’85 %, e
  • preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80 %;
  1. b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell’allegato III,
  • recupero dell’80 %, e
  • preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;
  1. c) per i RAEE che rientrano nell’allegato III, categorie 5 o 6,
  • recupero dell’75 %, e
  • preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;
  1. d) per i RAEE che rientrano nella categoria 3  dell’allegato  III, riciclaggio dell’80 %.

                                                          Allegato VI

REQUISITI MINIMI PER LE SPEDIZIONI

  1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE,  qualora  il  detentore dell’articolo dichiari di voler spedire o di spedire AEE usate e  non RAEE, il  detentore  a  sostegno  della  propria  dichiarazione  deve allegare i seguenti documenti:
  2. copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della   proprieta’   dell’AEE,   che   attestano   che l’apparecchiatura e’ pienamente funzionante e destinata  direttamente al riutilizzo;
  3. prove della valutazione o dei test  condotti,  sotto  forma  di copie  della  documentazione  (certificato   di   prova,   prova   di funzionalita’) su ogni articolo  della  spedizione  e  un  protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3;
  4. una dichiarazione del  detentore  che  organizza  il  trasporto dell’AEE,  dalla  quale  risulti  che  nessun  materiale  e   nessuna apparecchiatura della spedizione e’ classificabile come “rifiuto”  ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e
  5. un’adeguata protezione contro i danni durante il trasporto,  il carico  e  lo  scarico,  in  particolare  attraverso  un  imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico.
  6. I documenti indicati al punto  1  del  presente  allegato  alle lettere a) e b), ed  al  punto  3  non  sono  richiesti  qualora  sia documentato da  prove  concludenti  che  la  spedizione  avviene  nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che:
  7. le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un  terzo  che agisce a suo nome per  riparazione  sotto  garanzia  o  contratto  di riparazione ai fmi del riutilizzo; o
  8. le AEE ad uso professionale usate sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome o ad un  impianto  di  un  terzo  in paesi in cui trova applicazione la  decisione  C(2001)  107/def.  del consiglio OCSE  relativa  alla  revisione  della  decisione  OCSE(92) 39/def. sul  controllo  dei  movimenti  transfrontalieri  di  rifiuti destinati a operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido a fmi di riutilizzo; o
  9. le AEE ad uso professionale usate difettose, quali  dispositivi medici e loro parti, sono rinviate al produttore o  a  un  terzo  che agisce a suo nome per un’analisi delle cause profonde in  base  a  un contratto  valido,  nei  casi  in  cui  tale  analisi  possa   essere effettuata solo dal produttore.
  10. Per dimostrare che gli articoli spediti costituiscono AEE usate e non RAEE, e’ necessario che siano effettuate sulle AEE  oggetto  di spedizione le prove  indicate  al  punto  1  e  che  sia  redatta  la documentazione prevista al punto 2:
  11. Prove
  12. Testare la funzionalita’ e valutare  la  presenza  di  sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di AEE. Per la maggior parte delle AEE e’ sufficiente un test delle funzioni principali.
  13. Registrare i risultati della valutazione e delle prove.
  14. Documentazione
  15. La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via  permanente,  sull’AEE  stessa  (se  non  e’   imballata)   o sull’imballaggio, in modo da poter essere  letta  senza  disimballare l’apparecchiatura.
  16. La documentazione contiene le seguenti informazioni:
  • nome dell’articolo  (nome  dell’apparecchiatura   se   elencata nell’allegato II o nell’allegato IV, se del caso, e categoria di  cui all’allegato I o all’allegato III, se del caso),
  • numero di  identificazione   dell’articolo   (n.   )   ove appropriato,
  • anno di produzione (se disponibile),
  • nome e  indirizzo  dell’azienda  responsabile  delle  prove  di funzionalita’,
  • risultato delle prove di cui al punto 1 (compresa la data  della prova di funzionalita’),
  • tipo di prove svolte.
  1. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1,  2  e  3, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da:
  2. pertinente documento di trasporto, ad esempio CMR, o foglio  di viaggio,
  3. dichiarazione della  persona  responsabile  sotto  la  propria responsabilita’.
  4. In mancanza della prova che un oggetto sia un’AEE usata e non un RAEE mediante l’appropriata documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un’adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo  imballaggio e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, le  autorita’  dello Stato membro considerano l’articolo un RAEE e presumono che il carico contenga  una  spedizione  illecita.  In  tali  circostanze   vengono informate le autorita’ competenti e il  carico  viene  trattato  come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006.

                                                         Allegato VII

  MODALITA’ DI GESTIONE DEI RAEE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI CUI

ALL’ARTICOLO 18, COMMA 2

  1. Modalita’ di raccolta e conferimento

  1.1 La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve  essere  effettuata  adottando  criteri  che   garantiscano   la protezione delle apparecchiature  dismesse  durante  il  trasporto  e durante le operazioni di carico e scarico.

  1.2 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare  il  rilascio  di  sostanze  inquinanti  o   pericolose   per l’ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

  1.3 devono essere evitate lesioni ai circuiti  frigoriferi  e  alle pareti,  nel  caso  di   frigoriferi,   per   evitare   il   rilascio all’atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonche’ ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer, Le sorgenti  luminose  ci  cui  al punto 5 dell’allegato 1B, durante le fasi di raccolta,  stoccaggio  e

movimentazione,  devono  essere  mantenute  integre  per  evitare  la dispersione di  polveri  e  vapori  contenuti  nelle  apparecchiature stesse, anche attraverso l’impiego di  appositi  contenitori  che  ne assicurino l’integrita’.

  1.4 Devono essere:

  1. scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
  2. rimosse eventuali  sostanze  residue  rilasciabili  durante  la movimentazione delle apparecchiature;
  3. assicurata la chiusura  degli  sportelli  e  fissate  le  parti mobili;
  4. mantenuta l’integrita’ della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
  5. evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
  6. utilizzare modalita’ conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.
  7. Gestione dei rifiuti in ingresso

  2.1  I  materiali  da  sottoporre  a  trattamento   devono   essere caratterizzati  e  separati  per  singola  tipologia   al   fine   di identificare la specifica metodologia di trattamento.

  2.2 un rivelatore di radioattivita’ in ingresso all’impianto, anche portatile,  deve  consentire  di  individuare  materiali  radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.

  1. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti

3.1. Lo stoccaggio dei pezzi smontati e  dei  rifiuti  deve  essere realizzato  in   modo   da   non   modificarne   le   caratteristiche compromettendone il successivo recupero.

  3.2. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche  ed  i  bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono  possedere  adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta’  chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita’ dei rifiuti stessi.

  3.3. I serbatoio contenenti i  rifiuti  liquidi  pericolosi  devono essere provvisti di  opportuni  dispositivi  antitraboccamento  e  di dispositivi di contenimento.

  3.4. I contenitori dei  fluidi  volatili  devono  essere  a  tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata.

  3.5. Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in  recipienti mobili questi devono essere provvisti di:

  1. idonee chiusure  per  impedire  la  fuoriuscita  del   rifiuto stoccato;
  2. dispositivi atti ad effettuare in condizioni  di  sicurezza  le operazioni di riempimento e di svuotamento;
  3. mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le  operazioni  di movimentazione.

  3.6. Sui recipienti fissi  e  mobili  deve  essere  apposta  idonea etichettatura con l’indicazione del rifiuto stoccato.

  3.7.  Lo  stoccaggio  del  CFC  e  degli  HCFC  deve  avvenire   in conformita’  a  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  attuazione dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante  misure a tutela dell’ozono stratosferico.

  3.8. Lo stoccaggio  degli  oli  usati  deve  essere  realizzato  in conformita’ con quanto previsto dal decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto  del  Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 16 maggio  1996,  n. 392.

  3.9. Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel  rispetto  delle  norme  che  disciplinano  il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

  3.10. La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata  ogni contaminazione  del  suolo  e  dei  corpi  ricettori  superficiali  e profondi.

  3.11. Devono essere adottate  tutte  le  cautele  per  impedire  la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

  3.12. Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse  deve essere  organizzato  in  aree  distinte  per  ciascuna  tipologia  di trattamento a cui le apparecchiature  sono  destinate,  nel  caso  di apparecchiature contenenti  sostanze  pericolose,  tali  aree  devono essere contrassegnate da  tabelle,  ben  visibili  per  dimensioni  e collocazione,  indicanti  le  norme  per  il  comportamento,  per  la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento  dei  rischi  per  la salute dell’uomo e per l’ambiente.

  3.13. Nell’area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere   adottate   procedure   per   evitare   di   accatastare   le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l’integrita’ delle stesse apparecchiature.

  1. Messa in sicurezza dei RAEE

  4.1. L’attivita’ consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l’apparecchiatura ambientalmente sicura  e  pronta  per  le operazioni successive.

  4.2. La messa in sicurezza deve  comprendere,  preventivamente,  la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze,  preparati  ei componenti:

  1. condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209;
  2. componenti contenenti  mercurio,  come  gli  interruttori  o  i retroilluminatori;
  3. pile;
  4. circuiti stampati dei telefoni mobili in generale  e  di  altri dispositivi se la superficie del circuito stampato e’ superiore a  10 cm2;
  5. cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore;
  6. plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;
  7. rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;
  8. tubi catodici;
  9. colorofluorocarburi (CFC),   idroclorofluorocarburi   (HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);
  10. sorgenti luminose a scarica;
  11. schermi a cristalli liquidi , se del caso con il  rivestimento, di superficie superiore a 100  cm2  e  tutti  quello  retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;
  12. cavi elettrici esterni;
  13. componenti contenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5  dicembre  1997,  recante adeguamento al  progresso  tecnico  della  direttiva  67/548/CEE  del Consiglio   relative   alla   classificazione,   all’imballaggio    e all’etichettatura delle sostanze pericolose;
  14. P) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione  previste all’articolo 3 e all’allegato  I  alla  direttiva  96/29/EURATOM  del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le  norme  fondamentali di sicurezza relative alla

  protezione sanitaria della popolazione e dei  lavoratori  contro  i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

  1. q) condensatori elettrolitici contenenti  sostanze  potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro >  25  mm  o  proporzionalmente simili in volume).

  4.3 Le sostanze e i componenti elencati sono eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente.

  4.4. I seguenti componenti dei RAEE raccolti  separatamente  devono essere trattati come segue:

  1. tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente;
  2. apparecchiature contenenti gas che riducono l’ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei  circuiti  di  refrigerazione:  i  gas devono essere estratti e trattati in  maniera    I  gas  che riducono l’ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037 del 2000 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato  di  ozono  e  nel rispetto delle disposizioni previsti dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante  misure a tutela dell’ozono stratosferico;
  3. sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori.
  4. Presidi ambientali

  5.1 Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti  in modo tale da evitare  ogni  contaminazione  del  suolo  e  dei  corpi recettori superficiali e/o profondi.

  5.2 Devono  essere  adottate  tutte  le  cautele  per  impedire  il rilascio di  fluidi  pericolosi,  la  formazione  degli  odori  e  la dispersione di aerosol e di polveri

  5.3 Nel  caso  di  formazione  di  emissioni  gassose  e/o  polveri l’impianto, deve essere fornito di idoneo sistema  di  captazione  ed abbattimento delle stesse.

  5.4 Per gli impianti di trattamento di  apparecchiature  contenenti sostanze lesive dell’ozono stratosferico i valori limite di emissione ed  i  relativi  controlli  sono  previsti  dalle   disposizioni   di attuazione dell’articolo 5 della legge  28  dicembre  1993,  n.  549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico.

                                                        Allegato VIII

  REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO

18, COMMA 2 DEL PRESENTE DECRETO

  1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal  presente  decreto non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a  quelli  di un  qualsiasi  impianti  industriale  e   non   comportano,   quindi, particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati.

  1.2 L’impianto di trattamento  deve  essere  delimitato  da  idonea recinzione lungo tutto il  suo  perimetro.  La  barriera  esterna  di protezione deve essere realizzata con  siepi,  alberature  e  schermi mobili, atti  a  minimizzare  l’impatto  visivo  dell’impianto.  Deve essere garantita la manutenzione  nel  tempo  di  detta  barriera  di protezione  ambientale.   L’impianto   deve   essere   opportunamente attrezzato per:

  1. trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse;
  2. identificare e gestire  le  componenti  pericolose  che  devono essere rimosse preventivamente ala fase di trattamento.

  1.3 Deve essere garantita la presenza di personale  qualificato  ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti,  evitando rilasci  nell’ambiente,  ed  in  grado  di  adottare  tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

  1.4 A chiusura dell’impianti  deve  essere  previsto  un  piano  di ripristino al fine di garantire la fruibilita’ del sito  in  coerenza con la destinazione urbanistica dell’area.

  1.5 Organizzazione e dotazioni dell’impianto di trattamento.

  1.5.1 L’impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE, realizzate nel rispetto dei  requisiti  indicati al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,  di  attuazione  della direttiva  1999/31/CE  relativa  alle   discariche   di   rifiuti   . Nell’impianto devono  essere  distinte  le  aree  di  stoccaggio  dei rifiuti in ingresso  da  quelle  utilizzate  per  lo  stoccaggio  dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a  recupero.  L’impianto deve   essere   organizzato   nei    seguenti    specifici    settori corrispondenti, per  quanto  applicabile,  alle  rispettive  fasi  di trattamento:

  1. settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
  2. settore di messa in sicurezza;
  3. settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
  4. settore di frantumazione delle carcasse;
  5. settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
  6. settore di  stoccaggio  dei   componenti   e   dei   materiali recuperabili;
  7. settore di stoccaggio dei rifiuti non  recuperabili  risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento    5.2 L’impianto per lo stoccaggio ed il  trattamento  deve  essere dotato di:
  8. bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
  9. adeguato sistema  di  canalizzazione  a  difesa  delle   acque meteoriche esterne;
  10. adeguato sistema di  raccolta  ed  allontanamento  delle  acque meteoriche con separatore delle acque di prima  pioggia,  da  avviare all’impianto di trattamento;
  11. adeguato sistema di raccolta dei reflui; n caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose,  deve  essere  garantita  la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
  12. superfici resistenti all’attacco chimico dei rifiuti;
  13. copertura resistente  alle   intemperie   per   le   aree   di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio  delle  componenti ambientalmente  critiche  e  dei  pezzi  smontati  e  dei   materiali destinati al recupero.
  14. container adeguati per  lo  stoccaggio  di  pile,  condensatori contenenti  PCB/PCT  e  altri   rifiuti   pericolosi   come   rifiuti radioattivi

  1.5.3. I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici  impermeabili  con  una pendenza tale  da  convogliare  gli  eventuali  liquidi  in  apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

  1.5.4  L’area  di  conferimento  deve  avere  dimensioni  tali   da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e  delle  attrezzature in ingresso e in uscita.

  1.5.5 Gli impianti di  trattamento  di  apparecchiature  contenenti sostanze  lesive  dell’ozono  stratosferico   devono   rispettare   i requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione  dell’articolo  5 della legge 28  dicembre  1993,  n.  549,  recante  misure  a  tutela dell’ozono stratosferico.

                                                          Allegato IX

  SIMBOLO  PER  LA  MARCATURA  DELLE  APPARECCHIATURE  ELETTRICHE  ED

ELETTRONICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 28

  Il simbolo che indica la raccolta  separata  delle  apparecchiature elettriche ed elettroniche e’ un contenitore di spazzatura  su  ruote barrato  come  indicato  sotto,  accompagnato  da  una  barra   piena orizzontale  che  identifica   le   apparecchiature   elettriche   ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. L’unione del simbolo (bidone e barra) deve avere una altezza minima di 7 mm  (a  = 3,33 mm), mentre l’altezza della barra deve essere superiore a 0,3  a o 1 mm. La barra non deve contenere alcun tipo di testo.

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato X

        INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE E LE COMUNICAZIONI

                       DI CUI ALL’ARTICOLO 29

  1. Informazioni da fornire all’atto della registrazione:
  1. Nome e  indirizzo  del   produttore   o   del   rappresentante autorizzato, se designato a norma dell’articolo 30 (codice postale  e localita’, via e numero civico, paese, numero di telefono e  di  fax, indirizzo di posta elettronica nonche’ una persona di contatto).  Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito all’articolo 30, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato.
  2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore.
  3. Categoria di AEE di  cui  all’allegato  I  e  III,  nonche’  la tipologia specifica di AEE indicata nell’allegato II e IV.
  4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi).
  5. Marchio commerciale dell’AEE.
  6. Informazioni su  come  il  produttore  adempie  alle   proprie responsabilita’: individualmente o  mediante  un  regime  collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria.
  7. Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza).
  8. Dichiarazione attestante  che  le  informazioni  fornite  sono veritiere.
  9. Informazioni da fornire per le comunicazioni:
  10. Codice di identificazione nazionale del produttore.
  11. Periodo di riferimento.
  12. Categoria di AEE di cui  all’allegato  I  o  all’allegato  III, nonche’ la tipologia specifica di AEE indicata agli allegati II e IV.
  13. Quantita’ di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso.
  14. Quantita’, in peso, di rifiuti di AEE  raccolti  separatamente, riciclati  (anche  preparati  per  il  riutilizzo),   recuperati   ed eliminati all’interno dello Stato membro o spediti all’interno  o  al di fuori dell’Unione.

  Nota: le informazioni di cui ai punti 4 e 5 devono  essere  fornite per categoria.